Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è sempre consentito un terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».